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Brescia,

Le critiche finali ai magistrati ed ai difensori

Innanzitutto penso che prima di indagare inutilmente su di una persona o prima di scrivere cose inesatte sui giornali, bisognerebbe interessarsi riguardo a quanto prescriva la legge in merito alle modalita’ con cui si attivano i rimborsi, specialmente quelli infrannuali.

Inoltre bisognerebbe un po' soffermarsi sui passaggi temporali che hanno scandito i fatti, che sono totalmente contrari all'ipotesi di una presunta corruzione da parte di mio padre.

Infatti si parla, in base alle parole del pentito, di una promessa in danaro fatta ed accettata nel corso del 1992, quando i rimborsi per fatture su operazioni inesistenti, risalivano all'ottobre del 1991.

Ma a parte questo, si parla di una promessa di danaro, e non di una datio!

Intanto bisognerebbe fermare per sempre con una norma munita di sanzione, la censurabile prassi, secondo la quale i giornalisti, pur di avere qualcosa da scrivere, ottengono da sottufficiali ed ufficiali della guardia di finanza compiacenti, delle notizie sottobanco, magari contro l’offerta di denaro (che non potrebbero accettare), in modo da poter pubblicare qualcosa ed esercitare il loro diritto, cioe’ una pretesa liberta’ di stampa, allo scopo precipuo di rovinare l’immagine altrui, con effetti anticipatori disastrosi di una sentenza di condanna, anche se nel caso improbabile.

Quindi il magistrato giudicante, pur essendo scarsamente informato sulle norme relative ai rimborsi, ha indebitamente autorizzato il pubblico ministero, evidentemente influenzato da quest'ultimo, altrettanto dotato di scarsa conoscenza della materia, a procedere contro il Dott. Giuseppe Traversa.

Tutto cio' avrebbe potuto essere evitato facendo ricorso ad un perito di ufficio, per poter affrontare con piu’ serenita’ il contesto, ma cio’ costava evidentemente troppa fatica.

Ed infatti non par vero che, piuttosto che spendere in modo oculato dei soldi pubblici, chiedendo il parere di un esperto in materia fiscale, si sia preferito sperperare tali somme in maniera spropositata, conducendo un processo per diversi e lunghi anni.

Percio' puo' essere che il brocardo "Iura Novit Curia” sia stato l’ispiratore dello smisurato orgoglio del giudicante, oppure che diversamente egli sia stato notevolmente plagiato dall’influenza del pm.

Che pena che provo per un fu giudice delle indagini preliminari, che dovrebbe essere imparziale e superiore rispetto alla posizione degli avvocati dell’accusa e della difesa, che sono propriamente di parte, proprio in forza della riforma del processo penale successiva al 1989, che tuttavia e' rimasta lettera morta.

Ed ancora adesso faccio fatica a capire la pervicacia, con cui il PM abbia voluto fino all'ultimo sostenere le sue tesi, per quanto errate, trasmettendole anche al pubblico ministero contabile, fino alla loro piena confutazione nel giudizio sul danno erariale dai giudici contabili.

Quindi il Brogiato era un semplice truffatore dello Stato, che collaborava con un commercialista creatore di cartiere per false fatture, il quale ha proferito solamente conclusioni "de relato" riguardo al coinvolgimento del Dott. Giuseppe Traversa nella truffa allo Stato, quale corrotto, quindi anche queste affermazioni del commercialista erano prive di qualsiasi efficacia probatoria.

Ma vi e' un altro aspetto particolare sul quale bisogna riflettere, e cioe' che una volta accertato il campo di applicazione della legge sui rimborsi infrannuali, con i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, la questione relativa all'esame della veridicita' delle affermazioni del Brogiato contro il Traversa, non avrebbe avuto piu' alcuna importanza, perche' argomento destinato a cadere inesorabilmente ed automaticamente, anzi avrebbero potuto eventualmente essere oggetto di un procedimento penale per calunnia e diffamazione, oltre al millantato credito, proponibile dal Dott. Giuseppe Traversa nei confronti di Marco Brogiato.

Dopo tutti questi eventi, morte, sostituzione, richiesta di patteggiamento perche' impossibile approfondire la causa in tempi ristretti, e' chiaro come nel giudizio penale i due magistrati abbiano approfittato dello stato psicologico del presunto imputato, della sua impossibilita’ di avere un’efficace difesa da parte di un difensore colpito da tumore al cervello, della morte del medesimo difensore per tumore, della costrizione ad essere difeso da un inesperto in materia tributaria, che non aveva nemmeno il tempo di istruire la causa per prenderne piena cognizione e magari interessare qualcun altro piu’ esperto di lui, della costrizione alla  richiesta di patteggiamento, avanzata dall'incompetente avvocato subentrato, richiesta che il pubblico ministero ha considerato sicuramente come una specie di vittoria.

Fra l'altro non ve' chi non veda in tale pervicacia recalcitrante, manifestata in una evidente logica persecutoria, una speciale forma sostanziale di punizione, che ha come base l'ignoranza della gente gretta, e che sta a significare:

- Sono talmente convinto che tu, Giuseppe Traversa, sia colpevole, che gli effetti negativi per la tua immagine di questo processo, pur culminato con la tua assoluzione, risultato al quale sei pervenuto nonostante tutti gli ostacoli che ti ho messo, si diffonderanno come un virus inarrestabile nella mente dei concittadini bresciani, fino a rendere inutili tutti gli sforzi tuoi e di tuo figlio, atti a migliorare la vostra vita.

Se anche, per avventura, non vi fosse un tale intento persecutorio e punitivo, ciononostante l'effetto di tutto il processo e' stato quello, senza ombra di dubbio, onde e' sicuramente ridicolo aspettarsi che il sottoscritto Sergio Traversa non possa avere reazioni, anche eccessive, ma giustificate, contro tale aberrazione del diritto processuale penale.

Tuttavia la Corte dei Conti di Milano ha assolto il Dott. Giuseppe Traversa, anche se dopo sei anni, e l'avvocato Azzeccagarbugli non si e' minimamente curato di procedere contro i magistrati stessi, per dolo o colpa grave, per far ottenere il risarcimento dei danni subiti dal Dott. Giuseppe Traversa e da suo figlio, e nemmeno si e' preoccupato di denunciare o querelare il falso pentito ed i giornali di Mantova per calunnia e/o diffamazione.

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