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Brescia,

La lesione del diritto alla difesa e l'inusitato patteggiamento


Successivamente l'Avvocato Bruno Lodi consiglio’ al Dott. Giuseppe Traversa di scegliere, quale avvocato difensore, l’Avvocato Barbieri, Presidente del Foro Penale di Brescia.

La conclusione positiva del procedimento innanzi alla Corte dei Conti, con l’assoluzione del Dott. Giuseppe Traversa, era impensabile agli inizi del  processo penale, poiche’ l'Avv. Barbieri non sapeva nulla di IVA, e dopo varie sessioni in riunione nello studio dell’Avvocato Barbieri, molti soldi furono spesi al ritmo di un milione all’ora piu’ IVA.

Ma con grande sorpresa, in barba a tutti i soldi spesi, l’Avv. Barbieri morì per tumore al cervello un mese prima dell'udienza davanti al GIP, e di certo, per la sua eta’ piuttosto avanzata, tale malattia non poteva essere considerata una forma di tumore fulminante, ma venne accertato che le sue condizioni peggioravano poco alla volta.

L’impossibilita’ di poter garantire un’efficace assistenza alla difesa, da parte di un avvocato con tumore al cervello, avrebbe dovuto essere denunciata dall’avvocato stesso, e questa rappresenta la prima causa della lesione al diritto di difesa, poiche’ il Dott. Giuseppe Traversa non ebbe la notizia della malattia, in modo da potersi rivolgere in tempo ad un altro avvocato.

Bisognerebbe emanare una norma processuale penale specifica, che garantisca il diritto alla difesa per l’imputato, in modo che il giudice possa accertare la lesione concreta di tale diritto, e con l’ausilio del competente ordine degli avvocati, possa sospendere ex lege l’avvocato ammalato e reintegrare la difesa con un avvocato valido ed in piena salute, concedendogli il tempo necessario per conoscere e riassumere la causa, proprio per evitare che si giunga al fine vita, con la sorpresa negativa per l’imputato.

Per cui vi sono due motivi concomitanti che hanno dato luogo all’impossibilita', per il difensore di ricoprire tale incarico, e cioe' il tumore in se', con tutte le lacune mentali che puo' causare, e la coscienza di averlo, una componente psicologica altrettanto in grado di abbassare il proprio grado di autocontrollo in termini di concentrazione nella propria attivita’ di legale, e quindi con potenziale lesione dei diritti di mio padre.

Percio’ abbiamo una prima lesione al diritto di difesa, ed infatti un avvocato, onesto, difensore dei diritti dei suoi assistiti, presidente della camera penale di Brescia, della statura di Barbieri, avrebbe dovuto comunque astenersi proprio perche' ammalato di tumore al cervello, che non e' stato fulminante.

In poche parole, quale garanzia di difesa si poteva pretendere da un avvocato malato di tumore al cervello?

E nel caso in cui tale incapacita’ fosse stata oggetto di accertamento giudiziale, quid iuris?

In seguito alla morte dell’avvocato Barbieri, venne incaricato un suo sostituto, l’avvocato Antonio Ballerio, e che non riuscì nell’intento di avere un congruo termine per conoscere la causa per approfondirla, dato che non era esperto riguardo alla materia dell’IVA, e poi era subentrato in toto a tutte le cause detenute dall'Avvocato Barbieri.

Quindi, il sostituto, non riuscendo a farsi assegnare un termine congruo per l’istruzione della causa, nonostante fosse oberato da molti impegni di lavoro di studio, per motivo della morte del suo dominus, e nonostante la causa in se’ presentasse anche delle notevoli difficolta’, diede luogo alla seconda lesione al diritto alla difesa, poiche’ il gip concesse a quest’ultimo meno di un mese.

E cio’ getto’ mio padre nello sconforto piu’ profondo, poiche’ non sapeva piu’ che pesci pigliare.

Infatti l’impossibilita’ di approfondire la causa per riuscire a difendere con efficacia mio padre, porto’ evidentemente il giudicante, sotto l’influenza dell’inquirente, a perseguire mio padre con maggior accanimento senza lasciargli scampo alcuno di poter avere una piena ed efficace difesa.

Inoltre l’Avvocato Antonio Ballerio, oltre a non essere competente in materia di IVA, e non rimanendogli molto tempo per l’approfondimento, costrinse mio padre ad accettare il patteggiamento, proprio perche’ il Dott. Giuseppe Traversa, non navigando nell’oro, non poteva perdere tempo nel cercare altri avvocati di piu’ alto livello.

E questa costrizione costituisce, a ben vedere una terza lesione del diritto alla difesa.

La richiesta del patteggiamento, fu giustificata dal Ballerio basandosi sul fatto che vi era un pentito, e che il giudicante non avrebbe concesso piu’ tempo per riuscire ad istruire la causa con la giusta cognizione, in modo da poter affrontare il giudizio con il rito ordinario.

Ballerio non poteva certo riferire al Dott. Giuseppe Traversa che lui era un incompetente in materia perche’ non conosceva l’IVA.

Quindi sono convinto che la proposta del patteggiamento rappresenti la terza lesione al diritto di difesa, che meriterebbe di essere esaminata in un eventuale progetto di riforma del diritto penale e della procedura penale.

Ma poi l’avvocato Ballerio gli riferì, che, accettando il patteggiamento, nessuno gli avrebbe portato via il suo posto di lavoro, avrebbe continuato a lavorare come prima, senza sequestri di beni mobili, sarebbe andato in carcere.

A parte che con il senno di poi si combina ben poco, sta di fatto che si potrebbe ben affermare che se il Dott. Giuseppe Traversa non avesse mai accettato di concludere con il patteggiamento la sua vicenda giudiziaria, ed avesse invece optato per il rito ordinario, certamente la lunghezza del procedimento non sarebbe stata di suo gradimento, ma dovendo in tal caso i giudici procedere con molta piu’ cautela, ne sarebbe uscito pienamente vittorioso.

Tuttavia sicuramente tutto cio’ non sarebbe bastato per ricostruire la sua immagine ed eliminare la depressione del figlio, almeno nel breve periodo, e quindi non c’era alcuna possibilita’ di rimediare agli effetti negativi del processo a sua carico sulla carriera del figlio.

Nel 1999, a distanza di 6 anni dal suo rinvio a giudizio, avvenuto nel 1993, la Corte dei Conti assolse il Dott. Giuseppe Traversa da tutte le accuse, opponendosi alle tesi della stessa procura presso la Corte dei Conti, la quale aveva accolto in pieno le tesi della Procura, presso il Tribunale di Mantova, ma tutto cio’, rappresenta un’inutile vittoria, perche' non ci ha ristorato delle perdite subite e ci ha letteralmente rovinato la vita.

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