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Brescia,

Gli espedienti inammissibili utilizzati dalla magistratura inquirente

Ho esaminato in generale nella precedente pagina, quali siano i trucchi e le strategie poco etiche, che spesso possono essere considerati come comportamenti illegali, che possono portare alla denuncia del magistrato per dolo o colpa grave.

Adesso vorrei elencare organicamente tutti questi espedienti, affinche' le persone capiscano, ancor prima di rivolgersi ad un avvocato, i pericoli cui vanno incontro, anche se difesi dai migliori avvocati presenti sulla piazza.

Al primo posto per ordine di importanza in termini di disvalore penale e di conseguenze, dal punto di vista economico, quello morale, quello psicologico e quello della lesione della propria immagine, ed avente lo scopo di avvertire, ancor prima del ricevimento di un'informazione di garanzia, o anche dopo di essa, l'indagato sulle ulteriori eventuali gravi conseguenze che potrebbero accadere nel caso in cui il medesimo rifiutasse di collaborare o addiritura di confessare.

E' lo strumento della pubblicazione della notizia di reato, che sia stato attribuito all'indagato, su quotidiani e riviste, adducendo la scusa dell'importanza della notizia, allo scopo di difendere un non meglio precisato diritto di stampa, rivendicato dai giornalisti e dai loro direttori, avente addirittura un preteso valore costituzionale superiore a quello della privacy e dell'integrita' morale e psicologica dell'indagato.

Naturalmente la sussistenza dei requisiti che supportino un tale valore potra' essere vagliata in sede di un giudizio instaurato per diffamazione dell'indagato, se non addirittura per calunnia.

Purtroppo in tal caso, e stento ancora a crederlo, considerata la necessita' dei difendere i diritti alla propria incolumita' psicologica, economica, morale e dell'immagine, e soprattutto alla privacy, e' necessario ancora denunciare il fatto nel termine di tre mesi dal suo accadimento, con la solita procedura della denuncia-querela per diffamazione e/o calunnia, quando invece la tutela dei diritti, che vengano in tal modo svuotati di ogni fondamento, bisognerebbe giungere ad una procedibilita' di ufficio.

Infatti, facendo un confronto diretto con ipotesi di lesione del diritto alla privacy, si e' visto che in episodi, che sono relativi ad un disvalore penale, sicuramente inferiore a quello della lesione della propria sfera giuridica, effettuata a mezzo stampa, e cioe' quelli in cui si leda il diritto alla privacy, attraverso l'invio di email o fax, ai quale non sia stato dato il necessario consenso al loro ricevimento, da parte del destinatario, non esiste il limite dei tre mesi, ma anzi, il garante della Privacy o il magistrato inquirente, possono agire anche di ufficio.

Pare piuttosto strano constatare tale differenza di trattamento procedurale, in uno Stato di Diritto.

Certamente, ove l'indagato si senta veramente sicuro dei suoi diritti e delle sue ragioni, potra' esercitare l'azione di dolo o colpa grave, contro il magistrato inquirente, ma molto difficile da dimostrare, nonche' l'azione di risarcimento danni contro la testata giornalistica per calunnie e diffamazione a mezzo stampa, ed anche in tal caso le cose non sono proprio facili.

Il secondo piu' diffuso trucco e' quello di utilizzare le dichiarazioni dei pentiti, non solo in mancanza di veri e propri indizi di colpevolezza, che potrebbero confermarle, ma anche in presenza di leggi precisamente applicate dagli indagati, le quali potrebbero scagionarli in poche settimane, con la richiesta di archiviazione da parte dei pubblici ministeri stessi, evidenziando tutto cio' una vera e propria colpa grave, se non addirittura una forma di dolo, compiuti da un magistrato inquirente.

Un terzo espediente, il quale piu' che un espediente appare come il rapporto troppo stretto tra magistrato inquirente e magistrato giudicante, e per i piu' disparati motivi, che possono essere ascendenza del pubblico ministro sul giudicante, rapporto di vicinanza condominiale, etc.

Quindi, anche se contrario al vigore del principio della parita' tra accusa e difesa, e' poiuttosto difficie che un tale rapporto possa essere provato con notevole evidenza, e tuttavia sembra che vi siano indizi probanti di un tale rapporto, ad esempio, nel caso di vicinanza condominiale tra i due magistrati, giudicante ed inquirente.

In questo caso, una volta data la prova di un simile stretto rapporto, forse si sarebbe potuto procedere con l'azione di dolo o colpa grave, quanto meno perche' sembra che in situazioni di tal fatta, il giudicante abbia l'obbligo di astenersi, poiche' e' piuttosto evidente come venga meno la sua posizione di terzieta'.

Tuttavia in questa ipotesi, in mancanza di una norma espressa, e' difficile configurare un vero e proprio obbligo di astensione, come d'altronde e' piuttosto difficile ravvisare in tale stretto rapporto un'ipotesi di dolo o colpa grave.

Cionondimeno si auspica che la riforma penale valuti anche queste considerazioni.

Un quarto punto fondamentale, oggetto della prossima riforma, e' rappresentato dalla clonazione del fascicolo, che rappresenta una prassi volta ad eludere le norme che precludono al pubblico ministero di continuare ad esercitare l'azione penale, in riferimento ad un medesimo fascicolo di indagine contro chicchessia, quando non si abbia in mano alcuna prova evidente, e magari al contempo i termini dell'indagine si stiano esaurendo.

Tale prassi potrebbe essere attivata attraverso degli accordi tra giudicante ed inquirente, che sono stati favoriti dall'unicita' delle carriere nella magistratura.

Ma sono accordi che bisognerebbe una volta per tutte definire illegali e bandirli dagli uffici giudiziari.

La clonazione del fascicolo mira a a mantenere viva l'attenzione procedimentale, contro un probabile imputato colpevole, e cio' contro ogni logica assolutoria, nonostante siano scaduti i termini concessi per le indagini.

Esiste una prima versione di questa prassi molto poco etica, che fa riferimento ad rapporto molto stretto, o amichevole, oppure di influenza caratteriale, del pubblico ministero sul magistrato giudicante, magari entrambe situazioni condite con la vicinanza per condivisione condominiale.

In tale caso vi sarebbe un tacito accordo al rinnovo dei termini per l'indagine, che mirerebbe a mantenere l'indagine nelle mani dello stesso magistrato inquirente, in quanto, se si dovesse chiudere il procedimento con l'archiviazione, e magari in seguito riaprirlo per aver scoperto nuove prove, accadrebbe l'irreparabile, che andrebbe a detrimento della ricerca di fama del magistrato inquirente originario, in quanto la causa verrebbe automaticamente trasferita ad un nuovo pubblico ministero.

Credo che qui sia necessario proporre al Guardasigilli l'introduzione di una norma che miri, da un lato a salvaguardare la terzieta' del magistrato giudicante, e dall'altro ad evitare che vi sia una relazione troppo stretta tra giudicante ed inquirente, al punto da richiedere sia l'astensione da parte del giudicante coinvolto, oppure una richiesta di ricusazione da parte dell'imputato che ritenga vi sia troppa vicinanza tra i due, vicinanza che porterebbe necessariamente a falsare tempi e modi delle indagini, portate avanti in senso a lui sfavorevole.

La seconda versione della prassi poco etica fa riferimento invece ad un comportamento esclusivo che fa capo al solo pubblico ministero, pur eventualmente accompagnato dalla complicita' in termini di omissvi, del magistrato giudicante.

In pratica il magistrato inquirente tenterebbe di portare avanti indagini per molto tempo, senza avere in mano uno straccio di prova.

Ovviamente tutto cio' verrebbe compiuto o con la complicita' del magistrato giudicante, come predetto, il quale potrebbe far finta di non essere al corrente, oppure in assenza di complicita', o meglio in presenza di una sua assoluta mancanza di conoscenza.

Il tutto si basa sull'esercizio di un'azione penale e sulla successiva archiviazione, compiuta piu' volte, attraverso la prassi della clonazione del fascicolo.