menu


Brescia,

Riforma del sistema di Diritto Penale


La riforma del diritto penale ha come oggetto principale quello della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti.

Essa si propone in primo luogo di evitare che un giudicante decida di divenire un pubblico ministero, dopo magari tanti anni passati in tale incarico, e viceversa.

L'altra esigenza e' quella di evitare che si ricorra a prassi distorte che comportino traffici di influenze per arrivare a nomine 
dei soliti noti, che gia' magari si impongano a livello di ANM, e che poi desiderino essere ai vertici del CSM.

Per non parlare dei segreti accordi per far fuori quel personaggio politico piuttosto che quell'altro, come si e' visto negli ultimi 15 anni di vita politica.

Una prassi certamente esecrabile che rivela come una certa magistratura si sia organizzata in modo da favorire un qualche partito.

Il problema vero e' che qualcuno, criticando la separazione delle carriere, sta persino agitando lo spettro della dipendenza dal potere esecutivo.

Anzi si parla addirittura del piu' generico concetto del venir meno dell'indipendenza della magistratura a causa della separazione delle carriere.

Ancora non si capisce che cosa si intenda per indipendenza della magistratura.

Se si fa riferimento a tale indipendenza in termini di tutela da parte di un organo di autogoverno, quale e' il CSM, o Consiglio Superiore della Magistratura, non mi sembra assolutamente che la separazione delle carriere possa influire sulle garanzie date a tale autorevole consesso.

Se invece si faccia riferimento ad un'indipendenza intesa come potere di debordare dai limiti costituzionali, imposti per poter armonizzare i tre poteri con pesi e contrappesi, questo non e' accettabile, ed abbiamo avuto sotto gli occhi esemnpi chiari di tale debordanza.

Quindi si tratta proprio del contrario, e cioe’ che piu' che minaccia all'indipendenza dei magistrati, sembra che con la separazione delle carriere venga meno la possibilita' (vista sul campo direttamente) di predominare sul potere legislativo, e di rimando su quello esecutivo.

In tal modo, con la separazione delle carriere si riuscirebbe finalmente a porre un limite alla creazione di alleanze tra magistratura politicizzata e partiti di un certo orientamento, i quali in tal modo sperano di poter influire sulle elezioni politiche, e sulla nomina di componenti del Governo, ricorrendo a personalita' esterne ed estranee al Parlamento.

Questa prassi relativa alla nomina dei componenti del Governo e’ legittima, perche’ contemplata dalla nostra Costituzione, ma e’ evidente che tutto cio’ puo’ causare un totale scollamento tra fiducia dei cittadini e prestigio degli eletti al governo, i quali dovrebbero essere meglio individuati all’interno di una classe politica, nata da elezioni politiche, piuttosto che essere individuata in istanze totalmente sconosciute al panorama politico ed popolo stesso.

Ed anche questo potrebbe essere un punto fondamentale di riforma dello Stato, tanto quanto quello relativo alla eliminazione dei senatori a vita, che dovrebbero essere tali, al limite, come personaggi autorevoli di funzione consultiva, e non di funzione politica rappresentativa, quando non hanno nulla di rappresentativo, ma sono normalmente e scorrettamente utilizzati come ago della bilancia per formare maggioranze parlamentari balneari, o anche di lungo respiro.

Con il nuovo governo, puntualmente tale riforma costituzionale sta per essere emanata nel senso di consentire ai cittadini di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio e di eliminare la possibilita' di nominare dei senatori a vita con poteri rappresentativi elettorali, ad esempio per l'elezione del Presidente della Repubblica, oppure in funzione legislativa, con la formazione di maggioranze contrarie a quello che sia stato il verdetto delle urne.

Certamente bisognerebbe anche ripensare l'organizzazione del CSM, perche' e' chiaro che in presenza di due distinte carriere, nel caso in cui la separazione delle stesse entrasse in vigore, non si possa piu' pretendere che i compartecipanti, appartenenti ormai a due distinti ordini professionali, possano condividere determinate aspettative all'interno di un medesimo organo.

Quindi anche lo stesso parlare di indipendenza della magistratura e' piuttosto inesatto, parlando di magistratura in generale.

E quindi a parte l'annosa questione che, a causa dell'introduzione della separazione delle carriere, la pretesa dello spettro agitato, della dipendenza di parte della magistratura, quella inquirente, dal potere esecutivo (cio' che ancora non puo' accaddere nel nostro sistema giuridico, ma che si auspica vivamente) venga utilizzato come espediente per poter continuare a godere del privilegio, sicuramente anticostituzionale, di potersi intromettere nella vita politica, cio' che rappresenta un ruolo che non le spetta.

In teoria chi avrebbe diritto di parlare di indipendenza della magistratura dovrebbe far capo solo all'ordine dei magistrati giudicanti, e non dei magistrati inquirenti.

Infatti i magistrati inquirenti non dovrebbero piu' nemmeno essere intesi solo come dei magistrati, considerando che non possono piu' cambiare carriera. 

In tale ottica il pubblico ministero si avviera' sempre di piu' ad essere considerato, oltre che un magistrato, anche un superpoliziotto specializzato in legge per poter far sedere chi lo meriti, sul banco degli imputati.

Un'altra esigenza che richiede la separazione delle carriere fa leva sugli accordi in merito alla colpevolezza di qualcuno, tra giudice delle indagini preliminari e pubblico ministero, che non dovrebbero mai assolutamente sussistere.

Basta fare riferimento al caso in cui il giudice delle indagini preliminari ed il pubblico ministero abitino nello stesso condominio.

In tal caso la correttezza professionale e criteri di opportunita' dovrebbero richiedere che il giudice delle indagini preliminari si astenga dal giudizio, investendo il Presidente della Sezione della decisione relativa alla nomina di altro giudice per le indagini preliminari.

Per giustificare un simile assunto basterebbe richiamare i principi della riforma voluta da Pisapia, purtroppo rimasti lettera morta, in cui avvocato difensore e pubblico ministero avrebbero dovuto essere in una posizione di parita', con il magistrato giudicante, che avrebbe dovuto ricoprire una posizione di terzo super partes.

E del resto si fa molta fatica a parlare di magistrato giudicante terzo super partes e di avvocato della difesa e di giudice inquirente, che siano messi sullo stesso piano, se non si pervenga ad una netta separazione delle carriere.

Un altro aspetto che riguarda la possibilita' per un giudicante di perdere la sua qualita' super partes e' quando decida di intervenire nonostante il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione.

Sicuramente questo sara' un punto fondamentale della riforma, su cui riflettere con molta cautela, poiche' e' chiaro che in tal caso la posizione di terzo super partes sia totalmente esclusa.

In ultima analisi potra' ancora sussistere la possibilita' che il giudice possa condannare ad una pena piu' grave rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero, senza che cio’ possa inficiare la sua posizione super partes, anche se sono emersi alcuni dubbi costituzionali in merito.

E cio’ perche’ comunque non incombe sul pubblico ministero il compito di guidare un processo penale, perche’ questo dovrebbe essere incarico esclusivo del magistrato giudicante, come accade in tutti paesi piu’ moderni del mondo.

Certo e' che se tutte queste ipotesi di riforma dovessero rimanere solo delle esercitazioni di stile, o lettera morta, bisognerebbe ripensare proprio a tutto il sistema giuridico, e cercare di reimpostarlo sulla base dei principi, non piu' di tradizione romanistica continentale, ma facendo leva anche sulla tradizione anglosassone.

Secondo i principi di questa'ultima tradizione, i giudicanti e gli inquisitori vengono eletti a suffragio universale locale, tra le fila degli avvocati piu' prestigiosi.

Tale ottica e' ormai maggioritaria nel mondo, con quasi tre miliardi di persone che vivono in ordinamenti che sono informati a tale sistema. 

L'elettivita' non dovrebbe di regola essere superiore al singolo mandato, ma potrebbe essere estendibile ad un secondo ed ad un terzo per particolari meriti, e  l'azione penale, anche in Italia non dovrebbe essere piu' obbligatoria, ma facoltativa, sulla base della richiesta di tutele sentite come piu' pressanti, in seno ad una determinata realta' locale.

Quindi l'elezione di uno piuttosto che di un altro, dipenderebbe dall'importanza attribuita dagli eletti a determinati reati rispetto ad altri, all'interno di una determinata collettivita', nel senso di reati perseguibili di ufficio oppure su istanza di parte.

Percio' l'elezione a suffragio universale locale comporterebbe teoricamente e necessariamente, in molte fattispecie penali, l'abolizione dell'obbligatorieta' dell'azione penale. 

E del resto si puo' dire che anche in Italia, l'obbligatorieta' sia stata abolita per un gran numero di reati.

E comunque tutto cio' sembra solo una mera questione di etichette.

In tale sistema anglosassone, il prosecutor, o district attorney, dipende dal ministero dell’interno, mentre i magistrati giudicanti dipendono dal ministero di giustizia.

Secondo quel sistema non vi e' nessuna pretesa di indipendenza del giudice inquirente, ed ognuno deve essere bravo a fare il suo lavoro, allo scopo di essere rieletti, se consentito.

Quindi che senso avrebbe avere pm e giudicanti che facciano la stessa carriera e che poi possano cambiare casacca, oppure poi possano anche fare i politici, mettendosi in aspettativa (ora non piu’ possibile)?

Ma a ben vedere un’efficace separazione delle carriere non e' altro che l'anticamera per l'introduzione degli istituti del sistema penale anglosassone anche in un paese come l'Italia, che ha tradizioni giuridiche romanistiche e continentali, che ormai possono essere considerate vetuste ed obsolete, perche’ non riescono piu’ ad interpretare le esigenze di rapidita’ di un mondo in continua evoluzione.

Ed e' certamente grazie a questo sistema vigente in Italia che la Giustizia ha dei tempi biblici.

Un esempio che potrebbe essere benissimo introdotto in Italia, proprio perche’ la necessita’ di un potere giudiziario efficiente mal si concilia con la possibilita’ che si crei una casta di eletti, che possa costituire un potere a meta’ strada tra quello legislativo e quello giudiziario, come invece e’ la realta’ giudiziaria italiana.
 
Ma diro' di piu', considerato che anche la separazione delle carriere potrebbe potenzialmente non riuscire mai a porre il pubblico ministero in una posizione subordinata al giudicante, tutto potrebbe rimanere comunque proprio come attualmente avviene nel giudizio penale italiano, ove due magistrati, magari residenti nello stesso condominio, potrebbero comunicare tra di loro e prendere accordi fuori processo.

Ma potrebbe anche accadere che uno dei due, l’inquirente, sia dominante rispetto al giudicante, tanto che tutto il giudizio penale risulti essere guidato dal pubblico ministero invece che da un magistrato giudicante.

Questa predominanza caratteriale potrebbe persino rappresentare un'eccezione, o essere un caso a parte, ma la regola fondamentale dovrebbe essere quella, secondo la quale difesa ed accusa dovrebbero avere le stesse armi, e cioe' che anche il pubblico ministero si dovrebbe presentare in udienza in punta di piedi e con il cappello in mano, tanto quanto l'avvocato difensore.

E comunque se accade che vi sia una commistione per amicizia, o vicinanza condominiale, oppure il pm sia in un certo qual modo superiore al gip, per carattere o altro, il gip cerchera' sempre di assecondare le richieste del pm, fino al punto di negarsi il diritto alla difesa, onde la separazione delle carriere intesa all'italiana non sara’ mai sufficiente per garantire il diritto alla difesa.

Quindi in questo strano rapporto tra giudice ed inquirente io vedo una lesione del diritto alla difesa, la quale viene connotata dall'impossibilita’ di aversi un giudicante libero da influenze di sorta ed imparziale e non superiore rispetto alla posizione di parte del magistrato inquirente, tanto quanto di parte e’ l’attivita’ dell’avvocato difensore.

Per cui anche se ci fossero state le carriere separate sicuramente mio padre sarebbe stato indagato comunque ed il pm avrebbe continuato a guidare il processo, al posto del magistrato giudicante.

In teoria avvocato difensore e magistrato inquirente dovrebbero essere considerati parti in causa subordinate all'autorita' del giudicante, indipendentemente da qualsiasi riforma di separazione delle carriere, e cio’ anche alla luce della riforma del diritto e della procedura penale, che avvenne gia’ dopo il 1989, e che in linea di principio parifico’ pm e difensore, pur rimanendo lettera morta, e lasciando una coperta troppo corta rispetto alle esigenze di tutela del diritto alla difesa.

E quindi tutto cio’ che qui si vuole criticare, in termini di amicizia, di vicinanza condominiale, o di dipendenza psicologica, potra' accadere anche in seguito alla separazione delle carriere.

Ma allargando il discorso sia dal punto di vista associativo (con la ANM) che da quello strettamente connesso con il potere giudiziario, il CSM, come insieme dei giudicanti e degli inquirenti, pensare che la separazione delle carriere possa risolvere i problemi relativi al traffico di influenze ed a quello clientelare, come e’ accaduto nel caso Palamara, senza una vera barriera tra giudicanti e inquirenti, e' una vera e propria chimera o se si preferisce un vero e proprio ossimoro.

Quindi una prima barriera tra inquirenti e giudicanti sarebbe quella di creare due diversi Consigli Superiori della Magistratura, composti uno dai magistrati giudicanti e l'altro dai magistrati inquirenti, per creare due diverse strutture che ostacolino qualsiasi velleita' di traffici di influenze.

Anche se poi, a livello di Associazione Nazionale Magistrati, possa accadere di tutto, considerando la natura privatistica di un tale ente, malgrado la possibilita' di dettare delle norme di opportunita' e di compatibilita'.

La seconda barriera sarebbe invece quella di trasferire i magistrati inquirenti sotto il potere esecutivo, e cio' contribuirebbe ad eliminare, oltre agli accordi riguardanti gli accusati, tra giudici di distinte carriere, anche il rischio di connivenze, all'interno dei magistrati inquirenti, ai fini delle elezioni degli stessi capi delle procure, come si e' visto in tantissime occasioni, quali l'elezione del Giudice Giuseppe Pignatone, o quella del Capo della Procura di Palermo Giovanni Falcone.

A questo proposito, pensando persino ad un’impossibilita’ di comunicare in vie palesi tra giudicanti ed inquirenti di uno stesso processo, basterebbe fare riferimento ai divieti, che vengono imposti anche in Italia, senza dover guardare per forza agli USA, ai testimoni o ai giurati delle corti di assise, di poter colloquiare o comunicare liberamente con gli imputati di un processo.

Quindi merita molta attenzione la separazione delle carriere, anche se non sia sufficiente.

Un ulteriore rimedio, al fine di pervenire ad una completa separazione delle carriere, sarebbe quello della elezione dei magistrati 
a suffragio, e non piu' su concorso, perche' cio' e' fonte di imbrogli e  sperequazioni.

Basti pensare che quando sei in aula per partecipare al concorso di magistrato, prima che ti consegnino i fogli in bianco, su cui svolgere i temi di concorso, come mi e’ accaduto qualche anno fa, ti raccontano sempre che la correzione dei temi svolti non si basa soltanto sui contenuti di diritto, ma anche sugli errori di grammatica, sull'Italiano e sulla punteggiatura.

Ed allora vorrei fare riferimento ad un noto ex pubblico ministero, il quale e' famosissimo per il suo italiano parlato stentato e sgrammaticato, per dire che se parla in quel modo, figuriamoci cosa scrive quando scrive, per poi concludere che forse e' stato aiutato tanto ma tanto a superare il concorso di magistratura.

Quindi mi sembra molto piu' obiettivo che l'elezione di un magistrato avvenga tra gli avvocati piu' meritevoli, a suffragio universale locale, perche' costantemente sotto esame come persona, in correlazione con il prossimo, e poi perche' la nomina e' temporalmente limitata.

In tal caso accadrebbe che gli eletti verrebbero automaticamente a disporsi, gli uni, i magistrati giudicanti, sotto il potere giudiziario, e gli altri, i magistrati inquirenti, sotto il potere esecutivo.

Ma a questo riguardo e' di fondamentale importanza anche la caratteristica dell'elezione a suffragio locale.

Infatti, non potendo di regola ricevere piu' di un mandato, salvo meriti personali che consentano un secondo ed un terzo mandato, normalmente quadriennali, e' persino assurdo che possa proporsi la creazione di associazione nazionale magistrati, o anche solo giudicanti, se non inquirenti, perche' la breve durata dell'incarico di magistrato porterebbe all'inutilita' di consessi, i cui partecipanti non possano durare per il tempo necessario a mettere le basi per fondare la loro influenza, a causa della decadenza naturale dal mandato, salvo rielezione concessa.

Ecco quindi in generale a cosa serve la separazione delle carriere, oltre all'utilizzo delle piu' efficaci impostazioni del sistema anglosassone, cioe’ fare in modo che il potere dei PM non travalichi le proprie prerogative di parita' con la difesa, e che il magistrato giudicante sia veramente in posizione di terzo super partes.

Quando invece il pm mantenga un potere che esorbita da quello che naturalmente dovrebbe essere conferito, come accade attualmente nel nostro sistema giudiziario penale, accade spesso che si venga a formare 
una sorta di giudizio anticipato manoifestamente illegittimo, e che puo’ influenzare il magistrato giudicante stesso, e essere anche lesivo dell’immagine dell’imputato innocente attraverso la stampa, o tramite comunicazioni negative a tutte le sedi degli uffici pubblici d’Italia, pur di estorcere una pur minima confessione all'imputato, proprio come successo a mio padre.

Un altro aspetto che andrebbe riformato concerne il caso, in cui un avvocato costringa il suo assistito a chiedere il patteggiamento, perche’ magari il primo si accorga di non essere competente in merito alla causa, ma al contempo voglia comunque lucrare il suo onorario e non desideri essere qualificato come incompetente davanti al pubblico, ne’ perdere il cliente.

Come anche andrebbe riformata l’eventualita’ che un avvocato muoia ed il nuovo arrivato non riesca ad ottenere un congruo termine per l’istruzione della causa, con l’eventualita’ della condanna di un innocente.
 
Va riformato il problema concernente la malattia non palesata che colpisca l’avvocato difensore, specialmente, come nel caso di mio padre, quando il difensore venga coinvolto da una malattia che colpisca il cervello, e che lo stesso difensore, ormai incapace dal punto di vista lavorativo, invece continui a rappresentare il difeso e a farsi pagare, e che poi subentri improvvisa la sua morte, mettendo in profonda crisi e gettando nel piu' assoluto sconforto il difeso.

Bisognerebbe anche riformare il caso relativo all’ipotesi della morte del giudicante che abbia trascurato i diritti della difesa, per definire meglio le responsabilita’ del subentrante e/o dell'inquirente.

Infine andrebbe disciplinata in forme piu’ complete l’esistenza del principio, secondo il quale il pubblico ministero, che difende lo Stato, debba difendere anche lo Stato di Diritto, e quindi anche le norme che soprassiedono alla tutela del diritto di difesa dell’imputato, procedendo all’archiviazione delle accuse, con l’interruzione del procedimento penale, quando sia piuttosto palese l'innocenza dell'imputato, perche’ magari esistono specifiche leggi in vigore che eliminano alla radice la possibilita’ che un funzionario irreprensibile dello Stato, possa essere accusato di corruzione.

Tali norme dovrebbero portare automaticamente all’accertamento dell’innocenza di un indagato in poche settimane.

Altrimenti che senso ha lavorare, che senso ha impegnarsi per una vita, quando un delinquente qualsiasi sia in grado di metterti nell’ombra, e lo stesso giudicante non abbia la necessaria assistenza, non richiesta per pigrizia o per orgoglio, per poter lui stesso accertare veramente quale sia lo stato del diritto, soprattutto quando le norme sembrino piuttosto farraginose perche’ scritte male.

Quindi a volte sarebbe meglio mettere da parte il brocardo Iura Novit Curia, per affidarsi ad un perito, che, pur con i suoi costi, e' sempre piu' a buon mercato rispetto ad un procedimento inutile durato 6 lunghi anni, contro un cittadino innocente, e con i costi a carico sempre di Pantalone.

Un’altra ipotesi di riforma potrebbe essere la seguente, perche’ riguarda un gravissimo problema da risolvere, ed e' attinente al risarcimento dei danni patiti da chi venga assolto, dopo un processo durato lunghi anni.

Il problema e' quello di come anche ridefinire meglio i contorni relativi all’eventualità dell'accusa di dolo o colpa grave contro un giudice o contro un pm, e della conseguente azione civile per danni, quando venga accertata una grave lesione del diritto alla difesa. 

Sappiamo che chi va in carcere, ma poi venga assolto, ha il diritto ad essere risarcito per l'ingiusta pena detentiva sofferta.

Ma quid iuris se, durante un procedimento penale, anche piuttosto lungo, che sia terminato con l'assoluzione, uno abbia perso la sua attivita' economica, il suo lavoro, la sua famiglia, oppure abbia persino subito dei danni psico-fisici, oppure abbia generato una cosi grave malattia da portarlo alla morte?

Ecco, l'orientamento unanime della Cassazione e' quello, per il quale all'assolto non spetti nulla, in quanto persona libera e non limitata da alcun provvedimento restrittivo, senza tenere conto di tutte le conseguenze dannose che si sono prodotte a causa dell'inutile processo penale.

Secondo gli scopi della presente Associazione Giustizia Futura la gente dovrebbe interessarsi di piu' alla vita sociale, cercando di porre un freno ad ogni genere di attivita' antidemocratica, posta in essere da regole e prassi sia legali che extralegali.

Cioe' intendo dire che i gruppi che si formano nella vita sociale non dovrebbero mai lasciare che determinate situazioni giuridiche, che comprimano i diritti del cittadino, si cristallizzino per anni ed anni in forme ritenute impossibili da mutare, senza tentare di cambiare il sistema in meglio.

E' quindi ora che la classe politica, e non quella solita dei giochi di palazzo, sia determinata nell'eliminare tutti i reflui di anni, in cui hanno governato maggioranze non elette dagli Italiani.

Quindi e' arrivato il momento di mettere mano anche all'annoso problema del risarcimento dei danni prodotti da inutili e lunghi processi penali, che magari avrebbero potuto essere definiti in poche settimane, e che si siano conclusi con assoluzione.

Un'ipotesi di riforma parte dalla creazione di una responsabilita' oggettiva diretta dello Stato, il quale deve inizialmente risarcire la persona assolta, a prescindere da qualsiasi implicazione di responsabilita' di magistrati, e cio' solo per il fatto di essere stata assolta dopo svariati anni, con l'accertamento dell'esistenza di un nocumento in ragione sia della diffusione della notizia dell'esistenza di un procedimento penale in fieri, sia della lunghezza del tempo che si sia reso necessario per giungere all'assoluzione.

E cio' purche' l'innocente assolto presenti dei requisiti oggettivi
e che siano tipizzati dalla legge, e quindi che non richiedano alcuna indagine approfondita, perche' evidenti. 

La chiave di volta per semplificare la vita di chi pretende di essere risarcito sarebbe ritenere che la responsabilita' oggettiva dello Stato sia presunta in partenza.

Di conseguenza dovrebbe essere lo Stato stesso a dimostrare, attraverso dei magistrati di un ordine diverso da quello della magistratura ordinaria, che chi pretende di essere risarcito, non ne abbia alcun diritto.

Una volta che sia stabilita la responsabilita' oggettiva dello Stato, e che sia concretizzato l'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato, lo Stato stesso, dopo aver risarcito il danno, dovrebbe in seguito rivalersi sul magistrato che abbia agito con dolo o colpa grave, e quest'ultimo sarebbe successivamente lui stesso a dover dimostrare di non aver agito con dolo o colpa grave.

Questo tipo di responsabilita' iniziale oggettiva o diretta dello Stato e' stata concepita proprio per evitare che si crei un vulnus iniziale diretto, innanzitutto verso l'intero ordine della magistratura, ed in secondo luogo nei confronti del magistrato giudicante e/o inquirente, che siano sospettati di dolo o colpa grave.

In seguito, se del caso, l'azione di rivalsa dello Stato, nei confronti del magistrato indagato per dolo o colpa grave, e' definibile come azione indiretta.
 
Ho qui riassunto tutti i punti che dovrebbero essere oggetto di riforma e che hanno avuto la loro importanza nello scandire le mancanze che hanno impedito agli indagati, soggetti a procedimento penale, di ottenere, una rapida archiviazione oppure un’assoluzione con formula piena.

Grazie per avere preso visione di quanto sopra, sperando che una riforma in tal senso possa servire ad evitare che situazioni di irresponsabilita' e di impossibilita' di ottenere alcun risarcimento per i danni patiti, a causa di un lungo processo penale, possano ripetersi in futuro, anche per l'opera educativa connessa alle attivita' dell'Associazione Giustizia Futura, la quale e' stata creata anche con tale funzione educativa.