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Brescia,

Statuto dell'Associazione Giustizia Futura

Statuto dell’Associazione Giustizia Futura

Costituzione e denominazione

E’ costituita l'Associazione Giustizia Futura, organizzazione non lucrativa di utilita' sociale - ONLUS

Sede

L’Associazione ha sede in Via Cefalonia, 32, 25124, Brescia (BS)

Finalita’ dell’associazione

L’Associazione non ha fini di lucro.

Scopo dell’Associazione è l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di servizi alle persone, in conformita’ al solidarismo cosiddetto condizionato e alla Dottrina Sociale della Chiesa.

Tali finalita’ sono rivolte a tutte quelle persone, le  quali abbiano subito dei gravi nocumenti economici e/o alla propria immagine, nonche' psicologici, che si siano prodotti durante le more di un procedimento penale, che si sia
protratto per molti anni, quando avrebbe forse potuto essere concluso in meno di un mese, e che si sia concluso con la piena assoluzione dell’imputato, a prescindere da qualsiasi responsabilita' in capo ai magistrati.

Per il raggiungimento del suo scopo l’Associazione opera nei seguenti campi:

•    Assistenza socio-sanitaria;
•    Beneficenza;
•    Formazione;
•    Istruzione;
•    Tutela dei diritti civili e della famiglia;
•    Politica;
•    Partecipazione alle competizioni elettive e non, avente finalità amministrative di Enti ed Istituzioni del Territorio Nazionale
•    Promozione della pace;
•    Altri settori utili al perseguimento dello scopo associativo.

Lo scopo sociale sarà perseguito mediante la collaborazione coordinata con altre associazioni o anche in forma autonoma.

Per questo motivo l’organizzazione associativa è strutturata in modo da prevedere l’eventuale partecipazione di altre organizzazioni alle finalità sopraelencate.

L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L’Associazione è aperta a chiunque abbia compiuto i diciotto anni di età, ne condivida lo scopo e manifesti l’intenzione all’adesione mediante la domanda d’iscrizione, il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.

La domanda d’iscrizione, sottoscritta dall’aspirante socio, è presentata personalmente al competente consiglio territoriale dell’associazione con il contestuale versamento della quota d’iscrizione.

La domanda può altresì essere presentata, sempre di persona, in occasioni di manifestazioni associative di particolare rilievo nel corso delle quali si promuovano campagne di tesseramento.

Tutte le domande devono essere trasmesse al consiglio territorialmente competente con le relative quote d’iscrizione.

E’ territorialmente competente il consiglio nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica.

Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento d’ufficio del socio iscritto in un consiglio territoriale al consiglio di nuova competenza.

Competente per l’ammissione del futuro socio all’associazione è la Commissione Centrale del Tesseramento nominata dal Consiglio Direttivo.

La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente.

Non possono essere iscritti all’associazione coloro che in riferimento al codice deontologico non abbiano irreprensibile condotta morale o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità e ideali contrastanti con quelle di quest’associazione.

Nei casi dubbi spetta al Consiglio Direttivo la decisione sulle compatibilità dell’appartenenza alle singole associazioni o movimenti.

L’Associazione ha il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione del territorio nazionale scelta da Consiglio Direttivo con maggioranza di almeno due terzi ed avente scopi simili a quelli di questa associazione.

Durata

La durata dell’Associazione è illimitata salvo scioglimento.

I soci o associati

L’Associazione è composta dai Soci.

Sono Soci tutti coloro che svolgono attività all’interno dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa.

I soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali, quindi hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, come di seguito meglio specificato.

Possono essere membri del Consiglio Direttivo solo dopo due anni di ininterrotta regolare iscrizione all’Associazione.

L’anzianità d’iscrizione si computa dalla data di presentazione della domanda.

Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche aventi almeno 16 anni di età, persone giuridiche, associazioni ed enti che ne condividano gli scopi.

Ogni socio è tenuto all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma dell’Associazione.

In particolare ogni socio è tenuto a:

a) partecipare attivamente alla vita dell’Associazione, assolvendo i compiti affidatigli;
b) svolgere una costante azione di presenza e testimonianza associativa negli ambienti nei quali vive ed opera;
c) garantire l’unità operativa dell’Associazione ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento alla stessa.
d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
f) tenere un’irreprensibile condotta morale;
g) concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente l’Associazione.

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti

Possono prendere visione dei documenti dell’Associazione nel rispetto della legge sulla privacy.

Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione.
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, sono ammessi dalla Commissione Centrale del tesseramento.

All’atto d’iscrizione gli associati verseranno la quota di associazione che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il mancato rinnovo dell’iscrizione fa decadere lo status di socio.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

L’iscrizione s’intende annuale e la quota associativa non frazionabile.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo dell’anno, cui la quota si riferisce, nel qual caso, la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre secondo i casi dal Consiglio Direttivo e/o dal collegio dei probiviri.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte al Collegio dei Probiviri.

Soci Sostenitori

Ha la qualifica di socio sostenitore il socio che ha versato una quota di iscrizione uguale o superiore a quella stabilita di anno in anno per questa tipologia dal Consiglio Direttivo dell’associazione.

Soci Giuridici

Le associazioni, le aziende, gli enti o qualsiasi entità giuridica si voglia iscrivere all’associazione può farlo acquisendo il titolo di socio giuridico.
La quota di iscrizione per questa tipologia di socio è stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il socio giuridico ha le stesse facoltà del socio ed è rappresentato all’interno dell’associazione dal suo legale rappresentante o un suo delegato.

I Fondatori

I Fondatori sono i Soci firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Partecipano alle assemblee ordinarie dell’Associazione.

Godono dell’elettorato attivo e passivo e rappresentano un voto presidenziale ciascuno.

La qualifica di Fondatore cessa in caso di dimissioni o di decesso.

In tal caso gli altri Fondatori indicano a maggioranza non inferiore al 75% un socio di loro fiducia che acquista lo status di fondatore a tutti gli effetti.

Consiglio territoriale

Il Consiglio Territoriale è organizzato localmente, secondo indicazioni del Consiglio Direttivo, ed è composto in funzione della residenza dei soci.

Indirizza l’attività dei soci e svolge azione di formazione, di presenza e di proposta, esso è luogo d’impegno attivo e di servizio.

Il Consiglio deve essere costituito da almeno 10 soci che risiedono nel territorio oppure che operino negli ambienti di lavoro o nello stesso centro di attività culturale, sociale o di associazionismo.

La costituzione dei consigli territoriali è ratificata dal Consiglio Direttivo sentito il Comitato territoriale, entro 60 giorni dalla richiesta.

Ha il compito di discutere, dibattere e proporre eventuali iniziative di livello locale, sintetizzarle e presentarle al Comitato Territoriale.

Ha inoltre facoltà di partecipare alla realizzazione delle stesse.

Dà seguito a tutte le richieste che gli vengono rivolte da questo statuto
Elegge nel suo seno ogni due anni un segretario.

Il consiglio territoriale è convocato dal Segretario territoriale o in mancanza di questo da chi ne fa le veci o dalla maggioranza dei soci appartenenti al consiglio.

La convocazione può anche essere disposta dal Presidente dell’associazione o dal suo vice.

In caso d’impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario territoriale il Consiglio dovrà essere convocato dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato per procedere alla nomina di un nuovo segretario.

Nel tempo tecnico occorrente, per procedere alla nuova nomina, il vice-segretario in carica assume la responsabilità del consiglio o, in mancanza della disponibilità di questo sarà il consiglio direttivo a nominare un segretario pro tempore.

Organi del Consiglio territoriale sono:

a) l’Assemblea;
b) il Segretario;
c) la Direzione;
d) Segretario Amministrativo

Competenze dell’assemblea del consiglio territoriale

L’assemblea è l’organo deliberante del consiglio ed ha il compito di:

a) eleggere il segretario del consiglio territoriale;
b) eleggere la direzione del consiglio territoriale contestualmente al segretario;
c) concorrere all’elezione degli organi dell’Associazione;
d) approvare la relazione annuale del Segretario del consiglio e del Segretario amministrativo e le linee programmatiche sulle attività del consiglio;
e) discutere su argomenti inerenti al programma di attività che il consiglio si vuol dare, e su quelli di carattere amministrativo d’interesse della comunità locale e sui problemi organizzativi del consiglio stesso;
f) formulare proposte al comitato territoriale ed al Consiglio direttivo, sui programmi e sugli orientamenti per le attività associative di carattere generale.

II Segretario Territoriale

E’ il coordinatore del Consiglio Territoriale ed è eletto ogni due anni dall’assemblea dei soci di quel consiglio, tra i componenti del Consiglio Territoriale stesso.

Può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi, rispettando una pausa di due anni prima dell’eventuale altro mandato.

La pausa prevista fra i mandati si computa dalla data in cui l’assemblea del Consiglio Territoriale nomina il nuovo Segretario.

Si occupa di interagire con le Associazioni e gli Enti presenti sul territorio di competenza.

Il segretario:

a) rappresenta il Consiglio territoriale e ne promuove e ne indirizza l’attività;
b) convoca e presiede l’assemblea del consiglio territoriale, salvo nei casi previsti dal regolamento;
c) convoca e presiede la Direzione del consiglio territoriale;
d) istituisce e coordina i settori e gruppi di lavoro in relazione alle concrete esigenze di presenza dell’associazione nella società;
e) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori di essa.
f) cura i rapporti con i componenti del gruppo impegnati politicamente nelle amministrazioni locali e promuove riunioni congiunte di questi con il Consiglio e la Direzione per trattare questioni di comune interesse.

Direzione del Consiglio Territoriale

La direzione del Consiglio territoriale è composta da un numero pari ad 1/4 degli iscritti che fanno riferimento a quel Consiglio;
E’ scelta tra i membri del Consiglio Territoriale che hanno voto deliberativo.

Ha durata pari a quella del segretario del Consiglio Territoriale.

La Direzione del Consiglio Territoriale:

a) approva annualmente, su proposta del segretario e sulla base delle linee programmatiche deliberate dall’assemblea, il piano di lavoro del Consiglio territoriale, nell’ambito dei deliberati congressuali e degli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo.
b) elegge, tra i componenti del Consiglio territoriale aventi voto deliberativo, il Segretario Amministrativo;
c) elegge, tra i componenti del Consiglio Territoriale, la Commissione amministrativa formata da tre membri, aventi voto deliberativo;
d) può indicare, con voto dei propri componenti, limitato ad una preferenza, da 2 a 5 personalità anche se non iscritte all’associazione, da chiamare a partecipare, senza diritto di voto, ai propri lavori in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni d’ispirazione cristiana. 

e) formula proposte al Consiglio Direttivo sul programma e gli orientamenti da seguire nei vari momenti rappresentativi nelle Istituzioni locali;
f) formula al Consiglio Direttivo proposte di nomi da proporre quali rappresentanti dell’Associazione nei vari Enti Locali.
g) Partecipa all’elezione dei membri del collegio dei Probiviri;
Segretario Amministrativo

Il segretario amministrativo è responsabile legalmente e verso il Consiglio Direttivo, di tutti gli adempimenti finanziari previsti dalla legge e dai regolamenti locali, che riguardano il consiglio territoriale.

La durata del mandato è di due anni.

Il Segretario amministrativo non può ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi, con un intervallo di almeno due anni prima di un eventuale altro mandato.

La pausa prevista tra i mandati, si computa dalla data in cui la Direzione del Consiglio Territoriale elegge il nuovo segretario amministrativo.

Il Segretario amministrativo è coadiuvato da una commissione amministrativa, formata da tre membri, nominati dalla Direzione del Consiglio Territoriale.

La commissione amministrativa coadiuva il Segretario amministrativo nelle elaborazioni degli indirizzi e nella gestione finanziaria del Consiglio territoriale.

La commissione è presieduta dal segretario amministrativo.
Il segretario amministrativo è sottoposto a supervisione da parte del segretario amministrativo centrale.

Ogni anno il segretario amministrativo compila un rendiconto finanziario che deve essere sottoposto per l’approvazione alla direzione del Consiglio Territoriale.

Il segretario amministrativo coadiuvato dalla commissione amministrativa, compila, entro il mese di gennaio di ogni anno, il bilancio consuntivo e preventivo che sottopone all’esame del Consiglio Direttivo.

Copia dei rendiconti finanziari deve essere inviata alla commissione amministrativa centrale.

Il passaggio di consegne tra il segretario uscente ed il neo eletto deve avvenire entro trenta giorni dall’elezione del nuovo segretario. 

Se così non fosse il Consiglio Direttivo dell’associazione, se ritiene ci sia dolo, procederà legalmente nei confronti del responsabile di tale ritardo riservandosi di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno derivato da questa inadempienza.

II Comitato Territoriale

Sono organi del Comitato territoriale:

a) l’Assemblea territoriale;
b) il Segretario Territoriale;
c) la Direzione territoriale;
d) Segretario amministrativo.

L’Assemblea Territoriale

E’ composta da tutti i Segretari dei Consigli Territoriali e la sua funzione è di proporre, coordinare e partecipare alla realizzazione di tutte le iniziative a livello intercomunale.

Elegge nel suo seno ogni inizio anno un segretario.

L’assemblea territoriale viene convocata dal Segretario del Comitato territoriale (da questo momento denominato “Segretario Territoriale”), dal vice o dalla maggioranza dei membri del Comitato.

La convocazione può anche essere disposta dal Presidente dell’associazione o da un suo delegato.

In caso di impedimento, dimissioni, decadenza del segretario territoriale il Consiglio dovrà essere convocato dal vice o se questi non provvede dal Presidente dell’associazione o da un suo delegato per procedere alla nomina di un nuovo segretario.

Nel tempo tecnico occorrente per procedere alla nuova nomina il vice-segretario in carica assume la responsabilità del comitato
Il Comitato Territoriale può indicare, con voto dei propri componenti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, anche se non iscritte all’associazione, da chiamare a partecipare, senza diritto di voto, ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.

Il Comitato attua sul territorio la linea Programmatica del Consiglio Direttivo ed è l’organo di sintesi delle istanze e dei problemi del territorio.

Il Comitato Territoriale:

a) elegge la Direzione;
b) approva le relazioni annuali del Segretario e del Segretario amministrativo;
c) approva, sulla base degli indirizzi e dei programmi del Consiglio Direttivo, le linee programmatiche di interesse comune dei Consigli Territoriali e i metodi attuativi delle stesse.
d) delibera sulle questioni che ad esso vengono sottoposte dalla Direzione e dai componenti del comitato o dai Consigli territoriali;
e) formula proposte per la soluzione di problemi che interessano il territorio;
f) formula proposte al Consiglio Direttivo sul programma e gli orientamenti da seguire nei vari momenti rappresentativi nelle Istituzioni locali
g) formula al Consiglio Direttivo proposte di nomi da proporre quali rappresentanti dell’Associazione nei vari Enti Locali di carattere sovra comunale;
h) formula al Consiglio Direttivo proposte per il programma da attuare sul territorio da parte dei rappresentanti l’associazione nei vari enti locali.

Il Comitato Territoriale è convocato almeno una volta ogni 3 mesi in sessione ordinaria.

II Segretario del comitato territoriale

E’ il coordinatore del Comitato Territoriale ed è eletto annualmente dall’assemblea del comitato tra i membri del Comitato stesso, può essere riconfermato per non più di tre mandati, rispettando una pausa di almeno due anni prima dell’eventuale altro mandato. 

Si occupa inoltre di interagire e coordinare, assieme ai segretari territoriali, le attività che coinvolgono più consigli territoriali.

Il Segretario del Comitato è responsabile dell’esecuzione dei deliberati del Comitato e della Direzione del Comitato stesso. 

Il segretario inoltre:

a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori del comitato;
c) coordina, d’intesa con i Segretari dei Consigli Territoriali, le attività d’interesse comune a più Consigli;
d) promuove riunioni congiunte con i componenti del gruppo impegnati politicamente nelle amministrazioni locali e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e la Direzione per trattare questioni di comune interesse;e) promuove la partecipazione popolare alla gestione del territorio.

Entra di diritto nel Consiglio Direttivo e rappresenta un voto presidenziale salvo decadenza.

Direzione del Comitato Territoriale

La direzione del Comitato Territoriale è composta da un numero pari ad 1/3 dei Componenti il Comitato.

E’ scelta tra i membri del Comitato che hanno voto deliberativo ed ha durata pari a quella del Segretario del Comitato Territoriale.

La Direzione:

a) delibera nel rispetto dei deliberati del Comitato, sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e dalle direzioni dei Consigli territoriali;
b) Coadiuva il Segretario nelle sue funzioni.
c) elegge tra i propri componenti, aventi voto deliberativo, il Segretario Amministrativo;
d) elegge tra i componenti del comitato la Commissione amministrativa formata da tre membri, aventi voto deliberativo;
Segretario Amministrativo

Il segretario amministrativo è responsabile legalmente e verso il Consiglio Direttivo, di tutti gli adempimenti finanziari previsti dalla legge e dai regolamenti locali, che riguardano il Comitato Territoriale.
La durata del mandato è di due anni.

Il Segretario amministrativo non può ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi, con un intervallo di almeno due anni prima di un eventuale altro mandato.

La pausa prevista tra i mandati, si computa dalla data in cui la Direzione del Consiglio Territoriale elegge il nuovo segretario amministrativo.

Il Segretario amministrativo è coadiuvato da una commissione amministrativa, formata da tre membri, nominati dalla Direzione del Comitato Territoriale.

La Commissione amministrativa coadiuva il Segretario amministrativo nelle elaborazioni degli indirizzi e nella gestione finanziaria del Comitato territoriale.

La Commissione è presieduta dal Segretario Amministrativo.
Il segretario amministrativo è sottoposto a supervisione da parte del segretario amministrativo centrale.

Ogni anno il segretario amministrativo compila un rendiconto finanziario che deve essere sottoposto per l’approvazione alla direzione del Comitato Territoriale.

Il Segretario amministrativo coadiuvato dalla commissione amministrativa, compila, entro il mese di Febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo e preventivo che sottopone all’esame della Direzione del Comitato Territoriale.

Copia dei rendiconti finanziari deve essere inviata alla commissione amministrativa centrale.

Il passaggio di consegne tra il segretario uscente ed il neo eletto deve avvenire entro trenta giorni dall’elezione del nuovo segretario.

Se così non fosse il Consiglio Direttivo dell’associazione, se ritiene ci sia dolo, procederà legalmente nei confronti del responsabile di tale ritardo riservandosi di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno derivato da questa inadempienza.

Consiglio Direttivo

E’ composto da:

•    Presidente dell’Associazione
•    Presidente dell’Intercommissione
•    Segretario del Comitato Territoriale
•    I soci Fondatori non sospesi
•    Il Presidente del collegio dei probiviri
•    Vice Presidente dell’Ufficio Politico

I membri che all’interno del Consiglio direttivo, rappresentano più realtà, avranno il diritto/dovere di esprimere l’opinione delle singole realtà in forma separata e secondo le indicazioni ricevute dalle realtà rappresentate.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza riguardo tutte le iniziative sottoposte dai vari organi.

Elegge nel suo seno ogni due anni il Segretario dell’Associazione che si occupa di verbalizzare gli incontri del Consiglio e di seguire e coordinare l’esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio stesso.

Alla fine del mandato il Segretario può essere riconfermato.

Può disporre, a vari livelli associativi, la realizzazione di iniziative di utilità per i fini associativi, che verranno realizzate con i livelli associativi interessati.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Territoriale potrà compilare dei regolamenti per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione anche a tutti i livelli territoriali.

Tale regolamento, in caso il Consiglio lo ritenga opportuno, potrà essere messo ai voti anche nei singoli Consigli territoriali.

Verifica l’attuazione degli indirizzi fissati dallo stesso sull’attività dei rappresentanti e dei gruppi negli enti pubblici e negli organismi di nomina a carattere non elettivo.

Autorizza l’Istituzione di Commissioni a cui possono far parte tutti i soci che ne facciano richiesta.

Elegge un segretario amministrativo centrale.

Elegge la Commissione amministrativa centrale formata da cinque membri, aventi voto deliberativo, scelti tra i soci dell’associazione tenendo conto delle specifiche capacità professionali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Segretario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite e mail o lettera.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti.

In caso di parità vale il voto espresso dal Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio stabilisce gli importi delle quote associative.

Nomina la Commissione centrale del tesseramento.

Gestisce la denominazione ed il simbolo dell’associazione ed autorizza il deposito del contrassegno.

In caso di competizioni elettorali gestisce e delibera, sentiti, a seconda dei livelli, i Consigli territoriali di competenza ed il Comitato Territoriale, i nominativi dei candidati, ed autorizza la presentazione delle liste elettorali nelle singole realtà territoriali.

Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, esponenti che svolgono a vari livelli attività ispirate ai principi cristiano-sociali.

La mancata partecipazione dei Consiglieri a tre consigli di direttivo consecutivi, senza giustificato motivo (a parere della maggioranza del Consiglio Direttivo), fa decadere automaticamente dallo status di membro del Consiglio Direttivo.

I consiglieri decaduti dovranno essere sostituiti dagli organi di cui erano rappresentanti per tutto il tempo della durata in carica del Consiglio Direttivo o della durata delle cariche sociali dell’organo di riferimento, se queste sono rinnovate prima del rinnovo del Consiglio Direttivo.

Un consigliere decaduto non potrà, comunque, più far parte del Consiglio Direttivo, per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di riunione del consiglio la cui mancata partecipazione ha determinato la decadenza.

Per i fondatori che mancano più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo (a parere dei membri fondatori in carica nel consiglio direttivo), agli incontri del Consiglio Direttivo, si attua la sospensione da membro del consiglio stesso, per un periodo di 18 mesi, con possibilità di sostituzione temporanea da parte di un socio scelto dai soci fondatori a maggioranza semplice. In caso di parità prevale la scelta del socio fondatore più anziano.

Dopo tre sospensioni il socio fondatore perde lo status di fondatore e gli altri membri fondatori indicano a maggioranza assoluta e non inferiore al 75% un socio di loro fiducia che acquista lo status di fondatore a tutti gli effetti ed entra, immediatamente dopo tale acquisizione, a far parte del Consiglio Direttivo.

Il primo Consiglio direttivo è formato dai soci fondatori.

Segretario Amministrativo centrale

Il segretario amministrativo centrale è responsabile legalmente e verso il Consiglio Direttivo, di tutti gli adempimenti finanziari previsti dalla legge e dai regolamenti locali, che riguardano il Consiglio Direttivo.

La durata del mandato è di due anni.

Il Segretario amministrativo centrale non può ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi, con un intervallo di almeno due anni prima di un eventuale altro mandato.

La pausa prevista tra i mandati, si computa dalla data in cui il Consiglio Direttivo elegge il nuovo segretario amministrativo centrale.

Il Segretario amministrativo centrale è coadiuvato da una commissione amministrativa centrale, formata da cinque membri, nominati dal Consiglio Direttivo.

La Commissione amministrativa centrale coadiuva il Segretario amministrativo centrale nelle elaborazioni degli indirizzi e nella gestione finanziaria del Consiglio Direttivo.

La Commissione è presieduta dal Segretario Amministrativo centrale.

Il Segretario Amministrativo centrale nominato dal Consiglio Direttivo e coadiuvato dalla commissione amministrativa centrale ha funzioni di controllo sull’operato dei segretari amministrativi dei vari Consigli Territoriali e del segretario amministrativo del Comitato Territoriale.

In caso di irregolarità il segretario amministrativo centrale deve immediatamente riferire al collegio dei Probiviri ed al Consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono accedere a tutti i documenti in possesso della segreteria amministrativa centrale e possono chiedere visione della documentazione di pertinenza delle segreterie amministrative periferiche tramite il segretario amministrativo centrale.

Ogni anno il segretario amministrativo centrale compila un rendiconto finanziario che deve essere sottoposto per l’approvazione al Consiglio Direttivo.

Il Segretario amministrativo centrale coadiuvato dalla commissione amministrativa centrale, compila, entro il mese di Marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo e preventivo che sottopone all’esame del Consiglio Direttivo.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario.

Il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E’ obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali e di quelle a esse direttamente connesse.

Il passaggio di consegne tra il segretario uscente ed il neo eletto deve avvenire entro trenta giorni dall’elezione del nuovo segretario. 

Se così non fosse il Consiglio Direttivo dell’associazione, se ritiene ci sia dolo, procederà legalmente nei confronti del responsabile di tale ritardo riservandosi di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno derivato da questa inadempienza.

Presidente dell’Associazione

Il Presidente è scelto e votato dal Consiglio Direttivo ogni 5 anni, a scrutinio segreto tra i membri del Consiglio Direttivo, purché abbia lo status di socio da almeno tre anni in forma continuativa.

Fa fede a tale scopo la data di accettazione della domanda di iscrizione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, attua la linea politica determinata dal Consiglio Direttivo, dirige e coordina le attività dell’associazione e da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
b) nomina, sentito il Consiglio Direttivo, uno o più vicesegretari e i dirigenti degli Uffici, che il Consiglio Direttivo delibera di attivare, scegliendo questi ultimi anche al di fuori di esso;
c) esprime ai gruppi rappresentanti l’associazione ed impegnati in qualunque attività, anche all’interno dei vari enti, l’indirizzo politico dell’associazione indicato dal Consiglio Direttivo;
d) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione delle giunte o dei consigli di amministrazione dei vari enti;
e) può presiedere qualsiasi momento di incontro programmato a qualsiasi livello dall’associazione, se lo ritiene opportuno.

In caso di impedimento il Presidente può farsi rappresentare per ottemperare al punto d) da socio di sua fiducia anche non componente del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal socio fondatore più anziano o in caso di impedimento da un qualsiasi socio fondatore, allo scopo di procedere agli adempimenti necessari per poter indire nuove elezioni.

Il candidato che ottiene la maggioranza semplice è eletto Presidente.

A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall’anzianità di iscrizione all’associazione. In caso di ulteriore parità farà fede la maggiore età anagrafica.

Ufficio politico

L’Ufficio Politico è presieduto dal Presidente dell’associazione.
Fanno parte dell’Ufficio Politico tutti i soci e non, che ricoprono ruoli di rappresentanza nei vari enti per conto dell’Associazione.

L’ufficio politico elegge un vice presidente, che deve essere persona diversa dal Presidente dell’associazione e che entra di diritto nel Consiglio Direttivo salvo decadenza.

L’Ufficio politico non è deliberativo, ha il compito di omogeneizzare l’azione politica all’interno del territorio di concerto con la direzione del Comitato Territoriale, attraverso considerazioni e proposte che saranno poi sottoposte al Consiglio Direttivo.

L’ufficio politico si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ed è convocato dal Presidente, dal vice Presidente o da almeno 1/3 dei membri appartenenti all’Ufficio.

Commissione Centrale del Tesseramento

La Commissione è composta da 5 componenti effettivi e 3 supplenti.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza assoluta dai componenti, tra i membri effettivi.

La Commissione è competente a:

a) controllare la regolarità delle operazioni di tesseramento compiute dai Consigli;
b) decidere e deliberare l’accoglimento delle richieste di adesione;
d) formulare proposte e dare informazioni dettagliate al Consiglio Direttivo in ordine allo stato e all’andamento del tesseramento.
Il diniego all’iscrizione, deliberato dalla Commissione deve essere notificato al candidato socio a mezzo lettera semplice.

Ricorsi relativi al tesseramento

Ogni socio, nell’ambito della propria provincia, può ricorrere avverso l’iscrizione di un nuovo socio al Consiglio Direttivo.

Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato a mezzo di raccomandata non oltre 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione nell’albo del consiglio territoriale di riferimento o dell’avvenuta registrazione del nominativo dell’aspirante socio.

Il Consiglio Direttivo decide non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Qualora il Consiglio Direttivo non decida entro il termine di cui al precedente comma, il nuovo socio si intende accettato con riserva e potrà esercitare tutti i diritti di competenza ai soci fino che sia deliberata la decisione ultima di accoglimento o meno.

Tale decisione deve comunque essere formulata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, altrimenti lo stesso si intende archiviato ed il nuovo socio rimane tale a tutti gli effetti.

Il Consiglio Direttivo esamina i ricorsi in ordine cronologico. Può derogare al criterio cronologico, in casi di particolare urgenza, se deciso a maggioranza dai componenti del Consiglio Direttivo.

I singoli componenti del Consiglio Direttivo non possono partecipare a riunioni che li riguardano direttamente.

L’interessato può ricusare uno o più componenti per comprovati motivi.  
Il diniego all’iscrizione, deliberato dalla Commissione o, in caso di ricorso, dal Consiglio Direttivo, deve essere notificato al candidato socio a mezzo lettera semplice.

Collegio dei Probiviri

Il Collegio, formato da 7 membri effettivi e 5 supplenti.

Tali membri vengono eletti a scrutinio segreto tra tutti i soci che fanno parte delle Direzioni dei Consigli Territoriali.

Risultano eletti come effettivi i 7 candidati che ottengono il maggior numero di consensi e come supplenti i 5 che li seguono nella graduatoria.

I membri effettivi in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista.

Il consiglio direttivo provvede all’eventuale integrazione.

Il Collegio elegge, tra i propri componenti, nella sua prima seduta il Presidente, a maggioranza assoluta, che entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo, salvo decadenza.

Nel caso in cui il Collegio, nella sua prima seduta, non provveda all’elezione del Presidente, si provvede ad una seconda votazione in giorno diverso e se anche la seconda votazione non ha esito positivo la nomina è devoluta al Consiglio direttivo.

I membri del Collegio nominano al loro interno anche il Segretario.

Il Segretario tiene il repertorio cronologico e cura l’istruttoria dei ricorsi pervenuti, nonché la raccolta dei verbali e delle motivazioni delle decisioni adottate.

Il Collegio può deliberare soltanto quando è presente almeno 4 membri effettivi.

Il Collegio dei Probiviri decide in primo grado:

a) sui ricorsi contro i provvedimenti degli organi dei Consigli Territoriali e dei Comitati territoriali;
b) sui ricorsi per le elezioni degli organi dei Consigli Territoriali e dei comitati territoriali;
c) sui conflitti di competenza tra Consigli Territoriali e Comitati Territoriali.

Il Collegio dei Probiviri decide entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso prorogabili motivatamente di ulteriori 15 giorni per una sola volta.

In caso di mancata decisione entro i termini prescritti, il ricorso è devoluto alla competenza del Consiglio Direttivo.

Il Segretario del Collegio dei Probiviri provvede a trasmettere i relativi atti entro il termine perentorio di due giorni lavorativi dalla scadenza del termine originario o prorogato.

Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri dopo il decorso dei termini previsti dai precedenti comma.

Qualora il Consiglio Direttivo non emetta la decisione entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende definitivamente archiviata.

Il Collegio dei Probiviri esamina i ricorsi in ordine cronologico.

Si può derogare al criterio cronologico, in casi di particolare urgenza, se deciso a maggioranza dai componenti del Collegio dei Probiviri.

I singoli componenti del Collegio dei Probiviri non possono partecipare a riunioni che li riguardano direttamente.

Termini per le impugnazioni

La impugnazione delle decisioni del Collegio dei probiviri va, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al Consiglio Direttivo.

ll mancato ricorso contro la decisione del Collegio dei probiviri rende esecutiva la decisione.

Sospensione dei termini per le impugnazioni

Tutti i termini per l’inoltro e l’esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni dei collegi dei probiviri e del Consiglio Direttivo, sono sospesi dal 1 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione degli appuntamenti elettorali e congressuali dell’associazione.

Incompatibilità dei probiviri

La nomina a probiviro comporta per la durata del mandato l’incompatibilità con l’accettazione di ogni incarico esecutivo in associazione, nonché con la carica elettiva o no a qualsiasi livello nei vari enti.

L’accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la preesistenza degli stessi all’elezione, comporta la decadenza dall’incarico di probiviro.
Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono: a) il richiamo; b) la sospensione; c) l’espulsione.
Le misure disciplinari sono comminate dal Collegio dei Probiviri.
Il richiamo

Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni.
L’Organo che procede a formulare tale richiamo è il Collegio dei Probiviri
La sospensione

La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l’appartenenza all’associazione comporta, o in caso di presenza di almeno tre richiami.


Essa non può superare la durata di dodici mesi.

La sospensione inferiore ai tre mesi è formulata dal Collegio dei Probiviri.

La sospensione superiore a tre mesi è adottata con decisione definitiva dal collegio dei probiviri di concerto con il Consiglio Direttivo a cui spetta la decisione ultima e comporta la decadenza dalle cariche associative.

Espulsione

L’Espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e associativi che arrechino grave pregiudizio all’associazione.

L’espulsione è comunicata al Consiglio territoriale, al Comitato territoriale ed a tutti gli organi, anche esterni all’associazione, che il Consiglio Direttivo reputa interessati a tale notizia.

L’espulsione può essere resa pubblica con decisione dell’organo giudicante.

L’organo giudicante l’espulsione è il Consiglio Direttivo su proposta motivata del Collegio dei Probiviri.

L’interessato può ricusare uno o più componenti per comprovati motivi.
Il Consiglio Direttivo, per atti di indisciplina che comportino gravi conseguenze all’azione dell’associazione, può disporre, in caso di urgente necessità, la sospensione dell’iscritto a titolo cautelativo. 

In tal caso deve immediatamente deferire il socio al collegio dei probiviri.

Il Consiglio Direttivo dichiara la cessazione dell’appartenenza all’associazione dei soci che si presentano come candidati alle elezioni politiche in liste e collegamenti contrapposti a quelle del Movimento o comunque non approvati dal Consiglio Direttivo.

Contro la decisione disciplinare del Consiglio Direttivo l’interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri.

Garanzie per la difesa del socio – Contestazione addebiti – Notifica

E’ garantita la difesa del socio sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Il Presidente del Collegio contesta ai soci interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali.

Domanda di riammissione all’associazione

Le domande di riammissione all’associazione di soci espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall’espulsione.

Sulle domande deve esprimere un parere l’organo che ha comminato l’espulsione.

Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nell’Associazione se non dopo 12 mesi dalla riammissione.

Commissioni

Sono istituite dal Consiglio Direttivo su proposta dei soci e sono composte da tutti   i soci che ne facciano richiesta e anche da non soci.
Esse eleggono nel loro seno, all’inizio di ogni anno, un Coordinatore che entra a far parte di diritto dell’Intercommissione.

Esse hanno il compito di discutere, dibattere e   proporre eventuali iniziative relativamente alla specifica competenza, sintetizzarle e presentarle all’Intercommissione.

L’Intercommissione

E’ l’organo composto da tutti i Coordinatori delle Commissioni.

Essa delibera a maggioranza relativa ed elegge, all’inizio di ogni anno un Presidente che entra di diritto nel Consiglio Direttivo salvo decadenza ed un segretario.

Si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente la convochi e discute, dibatte e propone eventuali iniziative relativamente  alle   proposte  delle  Commissioni, avendo cura di sintetizzarle per presentarle al Consiglio Direttivo.

Il segretario è incaricato di stendere il verbale.

Il Presidente dell’Intercommissione rappresenta un voto presidenziale.

Finanziamento dell’associazione

Le entrate dell’associazione sono:

a) le quote del tesseramento degli iscritti;
b) i contributi volontari di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
c) i proventi della stampa associativa;
d) i proventi delle manifestazioni associative;
e) i proventi delle sottoscrizioni;
f) i contributi previsti dalla legge;
g) le sovvenzioni e i contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di Enti Pubblici, nazionali o esteri;
h) le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;                        
i) le donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
l) ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di mobili, mobili registrati e immobili.

Ogni socio ha il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente l’associazione.

Tutti gli iscritti eletti o chiamati a ricoprire cariche pubbliche remunerate contribuiscono in base agli emolumenti percepiti al finanziamento delle attività dell’associazione secondo quote concordate con il Consiglio Direttivo o stabilite dal regolamento dell’Associazione.

I contributi devono essere corrisposti nelle forme di legge direttamente alla segreteria amministrativa centrale che effettuerà una ripartizione secondo quote deliberate dal Consiglio direttivo ed attraverso i segretari amministrativi periferici, ai consigli territoriali, al Comitato Territoriale ed agli altri organi associativi, a seconda del rispettivo livello istituzionale o di designazione.

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Modifica dello Statuto

Le proposte provenienti dai soci di modifica del presente Statuto dovranno essere deliberate mediante votazione di tutti i soci nei singoli Consigli Territoriali ed avere una maggioranza di almeno due terzi dei soci.

La convocazione delle assemblee nei consigli territoriali dovrà riportare in forma estesa le modifiche che potranno essere apportate allo statuto.

L’Assemblea non potrà votare modifiche allo statuto non completamente indicate nella convocazione.

Aggiustamenti di lieve entità e che non comportino modifiche sostanziali al presente statuto, possono essere apportate dal Consiglio Direttivo se vi è il consenso di almeno due terzi dei consiglieri.

Tali aggiustamenti devono essere posti a conoscenza di tutti i soci mediante comunicazione al Comitato Territoriale che provvederà ad informare i Consigli territoriali e questi ultimi i soci di riferimento ai singoli Consigli.

I segretari dei consigli territoriali sono responsabili dell’avvenuta comunicazione ai soci iscritti nell’ambito del loro Consiglio Territoriale e in caso di impossibilità oggettive devono produrre prova di questa impossibilità al segretario del Comitato Territoriale che la farà pervenire al segretario del Consiglio direttivo con una propria osservazione.

Il segretario del Consiglio Direttivo riferirà agli organi di competenza in caso di contenzioso legato alla mancata informazione.

Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dal Consiglio direttivo.
Tale delibera deve essere sostenuta oltre che dal voto di almeno tre quarti del Consiglio Direttivo, anche dal voto di almeno tre quarti degli associati, oppure secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

•    Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
•    Per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione del territorio nazionale scelta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di almeno due terzi ed avente scopi simili a quelli di questa associazione.

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